Art. 4.

      1. La decorazione è accompagnata da un diploma firmato dal presidente generale e controfirmato dal delegato nazionale della componente volontaristica dei «donatori di sangue» e dal direttore dell'ente, che deve riportare le diciture previste nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. Il termine del procedimento amministrativo per il rilascio della decorazione e del diploma è di sei mesi dalla data di ricezione, da parte delle strutture centrali, della designazione di cui all'articolo 3, comma 1.